INCIDENTEAUTO.IT – C&P AUTOMOTIVE s.r.l.s.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
La Società C&P Automotive s.r.l.s. operante con il marchio Incidenteauto.it, con sede in via Sabotino, 12 in Roma, C.F. e P. IVA 16819501004, registrata presso il Registro delle Imprese di Roma, in persona dell’amministratore unico (d’ora in avanti denominato “Fornitore”)
PREMESSO CHE
∙ Il Fornitore è una start-up innovativa, avente come scopo l’ottimizzazione della procedura di indennizzo e della riparazione dei danni auto derivanti da circolazione stradale, tramite l’utilizzo di una piattaforma online, che assolve alla precipua finalità di integrare e digitalizzare i vari servizi (sotto meglio specificati) offerti in relazione all’evento “incidente auto”;
∙ Il Cliente intende avvalersi dei servizi offerti dal Fornitore e stipulare il presente contratto;
DEFINIZIONI PRELIMINARI
∙ Con “Fornitore” si intende la Società C&P Automotive – Incidenteauto.it, nella persona dell’amministratore unico e dei soci di maggioranza, quali ideatori, gestori e responsabili della catena pionieristica, promossa con la start up di cui al presente contratto;
∙ Con “Cliente” si intende il proprietario di un veicolo danneggiato da sinistro stradale e/o da atto vandalico avente titolo e diritto ad indennizzo assicurativo in riferimento ai danni subiti; ∙ Con “Carrozzerie convenzionate” si intende una rete di auto-carrozzerie di conclamata esperienza nel mercato della riparazione dei veicoli, che provvederanno, dietro cessione del credito risarcitorio/assicurativo da parte del Cliente, al ripristino “a regola d’arte” del mezzo danneggiato;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto del contratto
- Oggetto del presente contratto è la prestazione di servizi da parte del Fornitore al Cliente, a fronte della cessione del credito risarcitorio vantato da quest’ultimo nei confronti della Compagnia Assicurativa e/o del responsabile civile.
In particolare, i servizi offerti dal Fornitore al Cliente includono:
o La riparazione gratuita del veicolo del Cliente, in virtù di atto di cessione del credito in favore della Carrozzeria fiduciaria convenzionata con il Fornitore;
o L’invio gratuito del soccorso stradale, nel caso di autovettura non marciante; o Il disbrigo, ad opera dell’Area Legale, di tutte le pratiche amministrative ed assicurative conseguenti all’incidente (i.e. denuncia di sinistro all’Assicurazione; richiesta di risarcimento dei danni materiali e/o fisici riportati dal conducente e/o dai passeggeri-trasportati; richiesta, raccolta ed invio dei documenti all’assicuratore). 2. I servizi che precedono saranno resi in conformità degli standard di qualità e best practices applicabili al mercato di riferimento e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 2 – Condizione sospensiva e/o di procedibilità
- Ai fini dell’accettazione dell’incarico da parte del Fornitore, il Cliente, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci saranno giuridicamente perseguibili, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’avveramento delle seguenti condizioni di procedibilità della pratica:
∙ che il Cliente stesso è rimasto coinvolto in incidente derivante da circolazione stradale; ∙ che, sulla base di un vaglio preliminare, ovvero secondo un giudizio di verosimiglianza e ragionevolezza, la responsabilità del sinistro sia da ascriversi esclusivamente (o, tutt’al più, in misura nettamente maggiore) alla condotta colposa della controparte. In altre parole, il Cliente, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di aver osservato la dovuta cautela prescritta dal Codice della Strada e che il coinvolgimento nel sinistro in questione non sia dipeso da propria colpa/negligenza/imperizia/imprudenza; ∙ che il veicolo di controparte risulta regolarmente assicurato, ovvero che il mezzo danneggiato risulta coperto da sue proprie garanzie assicurative (kasko, atti vandalici) idonee a coprire le spese di riparazione;
∙ che accetta di sottoscrivere l’atto di cessione del credito in favore della Carrozzeria di cui al successivo art. 3, nonché il conferimento dell’incarico/mandato in favore del Fornitore per gli adempimenti necessari al buon esito della pratica;
il Fornitore si riserva, in ogni caso, la verifica del rispetto delle predette condizioni e, in caso di esito negativo e/o incerto di una di esse, il rifiuto dell’incarico, senza che alcuna eccezione possa essergli mossa al riguardo.
Art. 3 – Ulteriore condizione di procedibilità: Cessione del credito e Mandato 1. Il Cliente accetta di sottoscrivere l’atto di cessione del credito, ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., in favore della Carrozzeria convenzionata con il Fornitore e da quest’ultimo indicata, incaricandola di eseguire la riparazione del veicolo.
- Tramite la suddetta cessione del credito, il Fornitore, e per lui la Carrozzeria Cessionaria, si impegna a riparare gratuitamente l’autovettura.
- La cessione del credito, comprensiva di ogni potere e diritto d’azione, deve ritenersi fino a totale copertura delle spese e danni tutti, subiti dal Cedente, compresi quelli per soccorso stradale e trasporto d’emergenza del veicolo, nonché per le riparazioni necessarie al ripristino del veicolo “a regola d’arte”, e di ogni altro costo anche finanziario, che si renda necessario a seguito del detto sinistro, esborsato ed anticipato dal Fornitore, come ad esempio i costi di noleggio dell’auto sostitutiva.
Art. 4 – Modalità di esecuzione della prestazione del Fornitore
- Il Fornitore, nell’esecuzione dei servizi indicati agli articoli che precedono, avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione e consulenza di professionisti esterni, senza che ciò comporti dei costi per il Cliente, a condizione che le spese siano coperte dall’indennizzo assicurativo.
- Le spese che il Fornitore incontrerà nello svolgimento della prestazione sono a suo completo carico.
- I servizi di riparazione oggetto del contratto avranno delle tempistiche variabili in base ad una serie di fattori, tra cui: la rilevanza ed entità della riparazione; la disponibilità dei pezzi di ricambio; l’operatività del riparatore.
- Eventuali richieste di servizi urgenti saranno esaminate di volta in volta, in base alle concrete possibilità di evasione.
Art. 5 – La procedura e le relative fasi
- Le parti convengono che per una corretta ed adeguata esecuzione della prestazione, servirà il tempo necessario per il suo espletamento al fine dell’esecuzione del lavoro “a regola d‘arte”, così come si conviene dagli usi e prassi della prestazione stessa.
- L’incarico si svolgerà secondo il seguente schema ed ordine:
o Richiesta/contatto del cliente al verificarsi del sinistro stradale;
o Vaglio di ammissibilità della pratica;
o Ingresso della vettura presso la Carrozzeria Convenzionata;
o Conferimento dell’Incarico e Cessione del Credito alla Carrozzeria;
o Avvio della procedura di indennizzo con la Compagnia Assicurativa;
o Eventuale assistenza per soccorso stradale e fornitura di eventuale auto di cortesia; o Perizia assicurativa sui danni del veicolo;
o Riparazione dei danni del veicolo incidentato;
o Riconsegna del veicolo ripristinato;
o Liquidazione dell’indennizzo da parte dell’Assicurazione;
o Ritiro del buono carburante.
- Il Fornitore non incorrerà in alcuna penale nel caso in cui il ritardo delle prestazioni derivi da cause a lui non imputabili, ovvero di forza maggiore. Parimenti, il fornitore non risponde nel caso in cui il Cliente non abbia fornito informazioni, documenti o materiali necessari al corretto espletamento della prestazione oggetto del contratto.
Art. 6 – Decorrenza, durata e risoluzione
- Il presente contratto avrà una durata legata alla esecuzione della prestazione indicata in premessa.
- In caso di grave inadempimento di una delle due parti, l’altra avrà la possibilità di risolvere il contratto, comunicando tale decisione per iscritto. Fatto salvo il diritto del riparatore e del Fornitore di richiedere il pagamento delle prestazioni eseguite sino a quel momento.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali – riservatezza
- In seguito al conferimento dell’incarico, il Fornitore verrà a contatto con i dati personali del Cliente, necessari per l’esecuzione dell’incarico.
- Le Parti, nell’espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e sicurezza importi dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare, le parti sono tenute a:
– Trattare i soli dati necessari per l’espletamento dei propri obblighi;
– non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle forme contrattuali;
– curare la necessaria riservatezza dei dati in questione, mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.
Art. 8 – Allegati
- Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: – Cessione del credito in favore della Carrozzeria Convenzionata.
Art. 9 – Foro competente
- Il presente contratto sarà soggetto e deve essere interpretato e regolato in conformità alla legge italiana e, in particolare, in base alla disciplina prevista dal Codice Civile agli artt. 1321 ss..
- Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione, finalizzato alla conciliazione, indicando fin da ora la competenza dell’Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. di Roma.
- Il ricorso al procedimento di mediazione, finalizzato alla conciliazione, è condizione di procedibilità per l’instaurazione del giudizio.
- In caso di fallimento, o di mancata decisione entro 90 giorni, del procedimento di cui ai precedenti capoversi, le controversie verranno risolte dal Foro di Roma, quale foro esclusivo.
Art. 10 – Clausola finale
- Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le Parti e concernente l’oggetto di codesto contratto.
Il Cliente Il Fornitore
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti approvano espressamente i seguenti articoli: 1.“Oggetto del contratto; 2. “Condizione sospensiva e/o di procedibilità”; 3. “Ulteriore condizione di procedibilità: Cessione del credito e Mandato”; 4. “Modalità ed esecuzione della prestazione del Fornitore”; 5. “La procedura e le relative fasi”; 6. “Decorrenza e durata e risoluzione”; 7. “Trattamento dei dati personali – riservatezza”; 9. “Foro competente”.
Il Cliente Il Fornitore